Art. 12
Comunicazione al procuratore capo europeo di provvedimenti riguardanti i procuratori europei delegati
In vigore dal 29 apr 2022
1. Quando nei confronti del magistrato nominato procuratore europeo delegato occorre avviare un procedimento che possa comportare, per motivi non connessi alle responsabilità derivanti dal regolamento, la cessazione dal servizio, il trasferimento di ufficio o l'adozione, anche in via cautelare, di provvedimenti disciplinari, prima di dare inizio al procedimento è data comunicazione al procuratore capo europeo.
2. In caso di trasferimento di ufficio, il Consiglio superiore della magistratura determina la nuova sede di assegnazione del magistrato acquisito il parere del procuratore capo europeo.
3. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, possono essere richiesti, ove rilevanti, atti, documenti e informazioni alla Procura europea.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;9#art-12