Capo II
Art. 7
Comitato fitosanitario nazionale
In vigore dal 13 mar 2021
1. Presso il Servizio fitosanitario centrale opera, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Comitato fitosanitario nazionale, che è composto dal direttore del Servizio fitosanitario centrale, con funzioni di Presidente, dai Responsabili dei Servizi fitosanitari regionali o da loro delegati, nonché dal Responsabile dell'Istituto Nazionale di riferimento di cui all' o da un suo delegato.
2. In riferimento alle specifiche competenze in ambito scientifico possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Comitato cui al comma 1:
a) un esperto designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
b) cinque esperti designati, in modo da garantire la partecipazione di due patologi, due entomologi e un nematologo, dalla Società Italiana di Patologia Vegetale (SIPAV), dalla Società Entomologica Italiana/Sezione Entomologia Agraria (SEI/SEA), dall'Associazione Italiana per la Protezione delle Piante (AIPP) e dalla Società Italiana di Nematologia;
c) altri esperti convocati di volta in volta in ragione di specifiche problematiche.
3. Al Comitato fitosanitario nazionale compete:
a) la definizione delle linee di protezione delle piante di cui all';
b) la vigilanza sull'applicazione della normativa fitosanitaria nel territorio nazionale e sullo svolgimento delle attività di protezione delle piante, anche mediante l'esame degli esiti degli audit compiuti dal Servizio fitosanitario nazionale ai sensi dell', nonché l'adozione delle eventuali misure correttive;
c) l'approvazione, nelle forme previste dal regolamento di cui al comma 4, dei seguenti atti:
1) misure fitosanitarie contro l'introduzione e la diffusione nel territorio italiano degli organismi nocivi;
2) documenti fitosanitari per la protezione delle piante, inclusi gli standard tecnici e le procedure operative;
3) piano nazionale dei controlli fitosanitari di cui all';
4) programma nazionale di indagine degli organismi nocivi di cui all';
5) piani di emergenza e Piani di azione nazionali di cui agli ;
6) provvedimenti relativi al recepimento di norme dell'Unione in materia fitosanitaria;
7) parere in merito alla designazione dei laboratori nazionali di riferimento e della rete nazionale, di cui agli ;
8) analisi del rischio relativo all' introduzione e/o alla diffusione degli organismi nocivi;
9) candidatura di esperti individuati per rappresentare l'Italia presso i Comitati ed i gruppi di lavoro riguardanti la materia fitosanitaria istituiti dalla Unione europea o da Organizzazioni internazionali;
10) programmi e piani di formazione e aggiornamento del personale di cui all' operante nel Servizio fitosanitario nazionale.
4. Il Comitato fitosanitario nazionale adotta un Regolamento per il proprio funzionamento. Ai lavori del Comitato partecipano, per le attività di segreteria, due funzionari dell'Unità del Servizio fitosanitario centrale di cui all', comma 2, lettera a).
5. All'attuazione degli atti di cui al comma 3, si provvede mediante ordinanze del direttore del Servizio fitosanitario centrale, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Ai componenti del Comitato fitosanitario nazionale e ai partecipanti a titolo consultivo di cui al comma 2, non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Comitato medesimo ed ai relativi lavori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;19#art-7