Capo II

Art. 5

Servizio fitosanitario centrale

In vigore dal 22 giu 2023
1. Il Servizio fitosanitario centrale opera presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e rappresenta l'autorità unica di coordinamento e vigilanza sull'applicazione delle attività di cui all', ai sensi dell' del regolamento (UE) 2017/625, nonché l'organo di collegamento ai sensi dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2017/625 limitatamente alla protezione delle piante. 2. Il Servizio fitosanitario centrale dispone di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), per garantire lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, conformemente alla dotazione di cui all', comma 3, organizzati per Unità nei seguenti ambiti di competenze: a) predisposizione e adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attività di segreteria; b) funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie; c) coordinamento dei controlli all'importazione; d) coordinamento dei controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione e gestione della disciplina di fruttiferi, vite, ortive e ornamentali; e) coordinamento dei controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione e gestione della disciplina delle sementi; f) coordinamento dei controlli all'esportazione e rimozione delle barriere fitosanitarie all'esportazione; g) formazione, audit e comunicazione; h) adempimenti connessi al settore dei prodotti fitosanitari e al loro uso sostenibile (PAN). 3. Il direttore del Servizio fitosanitario centrale è individuato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito del proprio personale con qualifica dirigenziale. Il nominativo del direttore è comunicato ai Servizi fitosanitari regionali. La sostituzione del direttore deve essere comunicata entro trenta giorni ai Servizi fitosanitari regionali. 4. Nelle materie relative al settore fitosanitario e ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Servizio fitosanitario centrale compete: a) il coordinamento, la collaborazione e l'interlocuzione con la Commissione europea e con i Servizi fitosanitari dei Paesi membri, con le Organizzazioni per la protezione dei vegetali dei Paesi terzi e con le Organizzazioni internazionali operanti nel settore fitosanitario; b) la designazione degli esperti che rappresentano l'Italia presso i Comitati ed i gruppi di lavoro riguardanti la materia fitosanitaria istituiti dalla Unione europea o da Organizzazioni internazionali, previo il parere del Comitato fitosanitario nazionale; c) le comunicazioni ufficiali inerenti alla Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP) firmata a Roma il 6 dicembre 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 471, nonché all'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPPO), alla Commissione europea e agli altri Stati membri; d) il coordinamento e il funzionamento del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'; e) l'adozione di provvedimenti di protezione delle piante, inclusi gli standard tecnici e le procedure operative, nonché di prescrizioni più severe, ai sensi dell' del regolamento (UE) 2016/2031, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale; f) l'adozione delle ordinanze fitosanitarie, in conformità agli atti approvati ai sensi dell', comma 3, lettera c); g) l'adozione del Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi di cui all', del Piano nazionale dei controlli fitosanitari di cui all', dei piani di emergenza e di azione nazionali di cui agli , previo il parere del Comitato fitosanitario nazionale; h) la raccolta di dati relativi alla presenza ed alla diffusione sul territorio nazionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, nonché la predisposizione e la relativa divulgazione delle relazioni annuali; i) l'ufficializzazione dello stato fitosanitario degli organismi nocivi (pest status nazionale) previo il parere del Comitato fitosanitario nazionale; l) la designazione dei posti di controllo frontalieri e dei centri di ispezione, su parere del Comitato fitosanitario nazionale; m) la designazione delle stazioni da quarantena e delle strutture di confinamento, ai sensi dell' del regolamento (UE) 2016/2031, previa istruttoria del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e parere dell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante; n) la formazione e l'aggiornamento del personale di cui all' operante nel Servizio fitosanitario nazionale, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale e la tenuta del registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale; o) la realizzazione del programma di audit, in applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, sulle strutture del Servizio fitosanitario nazionale; p) la definizione delle norme riguardanti la disciplina del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti al Servizio fitosanitario nazionale, nonché dei documenti di riconoscimento, delle uniformi, dei dispositivi di protezione personale, delle altre dotazioni, previo il parere del Comitato fitosanitario nazionale; q) la tenuta dei registri nazionali derivanti dall'applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e la definizione delle modalità di trasmissione dei relativi dati da parte dei Servizi fitosanitari regionali; r) la raccolta e la divulgazione delle normative fitosanitarie dei Paesi terzi nonché delle informazioni tecniche provenienti da organizzazioni comunitarie ed internazionali; s) il coordinamento dell'elaborazione di disciplinari di difesa e di diserbo, al fine di migliorare lo stato fitosanitario, la qualità delle produzioni vegetali nonché la concessione di deroghe alle disposizioni in essi contenute; t) l'emanazione di misure e il coordinamento delle attività per ridurre gli impatti derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva CE 128/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, di relativo recepimento. 5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'organizzazione del Servizio fitosanitario centrale, per assicurare lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 e delle attività di protezione delle piante di cui all', nel rispetto dei requisiti di cui all' del regolamento (UE) 2017/625.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;19#art-5

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