Capo II
Art. 8
Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante
In vigore dal 13 mar 2021
1. Il Centro di ricerca Difesa e Certificazione (CREA-DC) è l'Istituto di riferimento nazionale per la protezione delle piante, di cui all', comma 2 del presente decreto, di seguito denominato Istituto di riferimento, quale organismo scientifico di supporto del Servizio fitosanitario nazionale per le attività di protezione delle piante.
2. L'Istituto di riferimento svolge i seguenti compiti in materia di insetti e acari, funghi e oomiceti, batteri, nematodi, virus e viroidi:
a) effettuare approfondimenti scientifici sugli organismi nocivi che rappresentano un rischio fitosanitario di recente comparsa, indicati dal Comitato fitosanitario nazionale, anche attraverso ricerche e sperimentazioni, per la messa a punto di adeguate misure di eradicazione o contenimento;
b) predisporre le Analisi di rischio fitosanitario (Pest Risk Analisys - PRA) e le Analisi di rischio ambientale (Environmental Risk Assessment - ERA) indicati dal Comitato fitosanitario nazionale;
c) assistere attivamente il Servizio fitosanitario nazionale per lo svolgimento delle attività di cui all', nella diagnosi di organismi nocivi per le piante, per i prodotti vegetali e per gli altri oggetti di interesse fitosanitario, effettuando anche diagnosi di conferma, nonché studi di caratterizzazione o tassonomici su agenti patogeni isolati o esemplari di organismi nocivi su richiesta del Servizio fitosanitario nazionale;
d) collaborare con i laboratori di riferimento dell'Unione europea e partecipare a corsi di formazione e a prove comparative interlaboratorio da essi organizzati;
e) coordinare le attività dei laboratori nazionali di riferimento, dei laboratori ufficiali, nonché dei restanti laboratori della rete nazionale di cui all', al fine di armonizzare e migliorare i metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio e il loro impiego, in coordinamento con il Servizio fitosanitario centrale;
f) organizzare audit dei laboratori nazionali di riferimento, dei laboratori ufficiali e dei laboratori della rete nazionale in applicazione del piano nazionale degli audit di cui all';
g) assicurare la trasmissione al Servizio fitosanitario centrale, ai laboratori nazionali di riferimento, nonché ai laboratori ufficiali, delle informazioni fornite dai laboratori di riferimento dell'Unione europea;
h) mettere a punto e validare i metodi analitici, anche attraverso prove di sperimentazione, sia nei confronti di organismi nocivi di quarantena sia di organismi regolamentati non di quarantena (RNQP), su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale;
i) organizzare prove comparative interlaboratorio o prove valutative tra laboratori, assicurando il controllo (follow-up) di tali prove e comunicando al Servizio fitosanitario centrale i relativi risultati;
l) svolgere corsi di formazione per il personale dei laboratori nazionali di riferimento, dei laboratori ufficiali e dei laboratori della rete nazionale, in conformità alle previsioni del piano di formazione di cui all', comma 3, lettera c), numero 10;
m) predisporre i dossier per l'eliminazione delle barriere fitosanitarie, su richiesta del Comitato fitosanitario nazionale;
n) collaborare con il Servizio fitosanitario centrale per la diffusione di rapporti e di documenti relativi all'attività del Servizio fitosanitario nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;19#art-8