Capo III
Art. 13
Laboratori nazionali di riferimento
In vigore dal 13 mar 2021
1. In applicazione dell'articolo 100 del regolamento (UE) 2017/625, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono designati uno o più laboratori nazionali di riferimento per ogni laboratorio di riferimento dell'Unione europea designato a norma dell'articolo 93 del regolamento (UE) 2017/625.
Può essere designato un laboratorio nazionale di riferimento anche nei casi in cui non vi sia un corrispondente laboratorio di riferimento dell'Unione europea.
2. I laboratori nazionali di riferimento sono designati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 100, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625.
3. L'elenco dei laboratori nazionali di riferimento, con l'indicazione della denominazione e l'indirizzo di ciascun laboratorio nazionale di riferimento è reso disponibile al pubblico sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'.
4. La designazione di un laboratorio nazionale di riferimento è revocata, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale, qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 2 o in caso di mancata effettuazione delle attività di cui al comma 5.
5. I laboratori nazionali di riferimento, nell'ambito delle loro competenze, su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale:
a) collaborano con l'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante e i laboratori di riferimento dell'Unione europea e partecipano a corsi di formazione e a prove comparative interlaboratorio da essi organizzati;
b) coordinano le attività dei laboratori ufficiali designati ai sensi dell', al fine di armonizzare e migliorare i metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio e il loro impiego;
c) organizzano prove comparative inter-laboratorio o prove valutative tra laboratori ufficiali, assicurano un debito ritorno dei risultati di tali prove e comunicano all'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante e al Servizio fitosanitario centrale i relativi risultati;
d) assicurano la trasmissione all'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante e al Servizio fitosanitario centrale, nonché ai laboratori ufficiali, delle informazioni fornite dai laboratori di riferimento dell'Unione europea;
e) offrono, nell'ambito della loro missione, assistenza scientifica e tecnica al Servizio fitosanitario nazionale per l'attuazione dei controlli nell'ambito delle attività di protezione delle piante, dei Piani di controllo nazionali pluriennali (PCNP) di cui all'articolo 109 e di programmi di controllo coordinati adottati a norma dell'articolo 112, del regolamento (UE) 2017/625;
f) convalidano i reagenti e i lotti di reagenti, istituiscono e mantengono elenchi aggiornati delle sostanze e dei reagenti di riferimento disponibili e dei fabbricanti e fornitori di tali sostanze e reagenti;
g) svolgono corsi di formazione per il personale dei laboratori ufficiali designati ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625;
h) assistono attivamente il Servizio fitosanitario nazionale nella diagnosi di organismi nocivi per le piante e in caso di non conformità di partite, effettuando diagnosi di conferma e studi di caratterizzazione o tassonomici su agenti patogeni isolati o esemplari di organismi nocivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;19#art-13