Capo IV
Art. 17
Dotazione del Servizio fitosanitario nazionale
In vigore dal 13 mar 2021
1. Il personale tecnico che opera presso il Servizio fitosanitario nazionale è iscritto nel Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'.
2. Il personale del Servizio fitosanitario nazionale ha l'obbligo di riservatezza in merito alle informazioni, ottenute nell'adempimento dei propri doveri in occasione di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali, coperte per la loro natura dal segreto professionale conformemente alla legislazione nazionale o dell'Unione europea.
3. Il numero di addetti dei Servizi, di cui agli , è individuato dalla tabella b dell'allegato I al presente decreto, secondo i parametri ivi contemplati e costituisce la dotazione del personale del Servizio fitosanitario nazionale. Tale dotazione viene rideterminata, almeno ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche sulla base dei risultati degli audit, di cui all', che consentono di valutare le attività di protezione delle piante.
4. Per il raggiungimento della dotazione di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2022 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all', commi 466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all', comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa, previsto dall', comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.
Storico versioni
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