Capo IV

Art. 21

Il Responsabile fitosanitario ufficiale e il Certificatore

In vigore dal 13 mar 2021
1. Gli ispettori fitosanitari di cui all', gli agenti fitosanitari di cui all' e gli assistenti fitosanitari di cui all', sono Responsabili fitosanitari ufficiali ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 con le attribuzioni derivanti dagli incarichi loro conferiti. 2. Gli ispettori fitosanitari di cui all' sono designati certificatori ai sensi del Regolamento (UE) 2017/625 e sono autorizzati a firmare i certificati ufficiali e gli altri attestati ufficiali di cui agli articoli 88 e 91 del regolamento (UE) 2017/625. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, possono essere nominati quali responsabili fitosanitari ufficiali o certificatori, altri funzionari che operano presso amministrazioni pubbliche diverse dai Servizi fitosanitari, purchè rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente. In tal caso i nominativi sono inseriti in apposita sezione del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;19#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Il Responsabile fitosanitario ufficiale e il Certificatore (Art. 21 Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.) — Testo vigente | Portale Normativo