Capo IV

Art. 23

Formazione e aggiornamento del personale del Servizio fitosanitario nazionale

In vigore dal 13 mar 2021
1. Il Servizio fitosanitario centrale garantisce, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la formazione e l'aggiornamento del personale del Servizio fitosanitario nazionale secondo i piani annuali approvati dal Comitato fitosanitario nazionale. 2. La formazione del personale consiste in un corso sulla base del programma e delle modalità di formazione approvate dal Comitato fitosanitario nazionale. 3. L'aggiornamento del personale consiste in moduli di formazione di breve durata ripetuti in differenti località del territorio per facilitare la partecipazione del personale del Servizio fitosanitario nazionale, secondo un programma di aggiornamento annuale approvato dal Comitato fitosanitario nazionale. 4. Per motivi di urgenza i Servizi fitosanitari regionali possono organizzare corsi di formazione o di aggiornamento, in assenza di corsi nazionali, sulla base del programma approvato dal Comitato fitosanitario nazionale. 5. Alle necessità organizzative della formazione e dell'aggiornamento del personale si provvede con i fondi afferenti al Fondo per la protezione delle piante, iscritto al bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'. 6. Ai corsi di formazione o di aggiornamento, su proposta del Comitato fitosanitario nazionale, possono avere accesso figure diverse dal personale del Servizio fitosanitario nazionale.
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Formazione e aggiornamento del personale del Servizio fitosanitario nazionale (Art. 23 Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.) — Testo vigente | Portale Normativo