Capo III

Art. 14

Laboratori ufficiali

In vigore dal 13 mar 2021
1. I Servizi fitosanitari regionali si dotano di laboratori ufficiali e li designano, previa verifica dei requisiti, conformemente all' del regolamento (UE) 2017/625, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali svolte nei territori di propria competenza, e inseriscono i relativi dati nella sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'. 2. La designazione di un laboratorio ufficiale avviene in forma scritta e contiene una descrizione dettagliata, conformemente all' del regolamento (UE) 2017/625, dei compiti che il laboratorio svolge in qualità di laboratorio ufficiale e delle condizioni alle quali esso svolge tali compiti. 3. I Servizi fitosanitari regionali, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, possono designare come proprio laboratorio ufficiale, previo accordo tra le parti, laboratori già designati come laboratorio ufficiale da un altro Servizio fitosanitario regionale, anche relativamente a singole metodiche di analisi, e avvalersi di esso. 4. I Servizi fitosanitari regionali, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, possono designare come laboratorio ufficiale un laboratorio esterno al Servizio fitosanitario nazionale purchè soddisfi i requisiti di cui all' del regolamento (UE) 2017/625.
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Laboratori ufficiali (Art. 14 Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.) — Testo vigente | Portale Normativo