Capo II

Art. 4

Servizio fitosanitario nazionale

In vigore dal 13 mar 2021
1. Il Servizio fitosanitario nazionale, già istituito a norma dell' del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 e già disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è l'autorità competente per la protezione delle piante ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e provvede all'attuazione delle attività di cui all' con le strutture di cui al comma 2, le quali agiscono secondo le rispettive competenze. 2. Il Servizio fitosanitario nazionale si articola nel Servizio fitosanitario centrale, nei Servizi fitosanitari regionali per le regioni a statuto ordinario o speciale e nei Servizi fitosanitari delle Province autonome di Trento e Bolzano di seguito denominati «Servizi fitosanitari regionali» e nell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante di cui all'. Il Comitato fitosanitario nazionale, già istituito dal decreto legislativo n. 214 del 2005, è l'organo deliberativo tecnico del Servizio fitosanitario nazionale. 3. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano all'attuazione delle attività di cui all', secondo i rispettivi ordinamenti e competenze.
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Servizio fitosanitario nazionale (Art. 4 Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.) — Testo vigente | Portale Normativo