Art. 7

Sanzioni amministrative

In vigore dal 3 mar 2021
1. L'Autorità svolge le attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente decreto. 2. L'importatore che, entro i termini indicati dall'Autorità, non ottempera alle richieste di cui all', commi 4 e 6, o non consente, nelle date indicate nella richiesta, le ispezioni e gli accertamenti di cui al medesimo , comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro. 3. L'importatore che, secondo le modalità e nei termini indicati nel piano approvato dall'Autorità, non adotta le misure correttive di cui all', è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro. 4. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
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