Art. 4

Obblighi di dovuta diligenza per gli importatori

In vigore dal 3 mar 2021
Obblighi di dovuta diligenza per gli importatori 1. Gli importatori dell'Unione forniscono all'Autorità, su sua richiesta, le informazioni relative al regime adottato per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento dei minerali e metalli originari da zone di conflitto o ad alto rischio in esecuzione degli obblighi previsti dagli articoli da 4 a 7 del regolamento, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;13#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Obblighi di dovuta diligenza per gli importatori (Art. 4 Attuazione della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad altro rischio.) — Testo vigente | Portale Normativo