Art. 5
Controlli ex post
In vigore dal 3 mar 2021
1. Sono soggetti ai controlli ex post, di cui all'articolo 11 del regolamento, gli importatori che rientrano nel campo di applicazione del medesimo regolamento, ivi compresi gli importatori che partecipano ai regimi per l'esercizio del dovere di diligenza riconosciuti, e gli importatori che si approvvigionano da fonderie e raffinerie responsabili globali, che figurano nell'elenco della Commissione di cui all', paragrafo 5, del regolamento.
2. L'Autorità, acquisito il parere del Comitato di cui all', definisce il programma annuale dei controlli ex post, sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell', comma 2, e seguendo un approccio basato sul rischio.
3. Tutti gli importatori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, il cui volume di importazione annuo è pari o superiore al volume annuo di cui all'allegato I del medesimo regolamento, sono soggetti ai controlli ex post che sono eseguiti con priorità nei confronti degli importatori con i più alti livelli di volumi di importazione annui e degli importatori le cui importazioni di minerali e metalli provengono direttamente da zone di conflitto o ad alto rischio o le attraversano, in conformità all'articolo 14 del regolamento. L'Autorità dispone, comunque, i controlli ex post nei casi in cui sia in possesso di informazioni rilevanti relative all'osservanza del regolamento da parte di un importatore dell'Unione, anche sulla base di comprovate indicazioni fornite da terzi.
4. L'Autorità comunica all'importatore l'avvio della procedura di controllo ex post contestualmente alla richiesta di fornire le informazioni e la documentazione atte a dimostrare l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, la documentazione relativa ai rapporti di audit effettuati da un soggetto terzo indipendente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento, nonché ogni altra informazione e documentazione che l'Autorità ritenga necessaria per accertare il rispetto degli obblighi del regolamento.
5. Il controllo ex post sul rispetto degli obblighi in materia di audit ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, lettera c), del regolamento, si esercita anche sulla validità temporale degli audit, che dovranno far riferimento all'anno di importazione richiesto, sulla loro portata, che dovrà riguardare tutte le attività, i processi e i sistemi che l'importatore ha adottato per l'esercizio del dovere di diligenza, nonché sugli obiettivi dell'audit per accertarne la conformità agli del regolamento.
6. L'Autorità può richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Autorità stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
7. L'Autorità può altresì disporre ispezioni presso i locali aziendali. Gli importatori sono tenuti a fornire l'assistenza necessaria all'espletamento delle operazioni, a consentire l'accesso ai siti e a fornire le informazioni ed i documenti richiesti.
8. Per lo svolgimento dei controlli ex post, ivi incluse le ispezioni di cui al comma 7, l'Autorità si avvale di personale interno adeguatamente formato, di enti strumentali o di altri soggetti pubblici mediante appositi accordi di collaborazione.
9. L'Autorità conclude la procedura di controllo ex post entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio della stessa all'importatore, dando notizia del suo esito all'interessato. Il suddetto termine può essere sospeso, ai sensi dell', comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di richiesta di integrazioni di cui al comma 6. Il suddetto termine può essere altresì sospeso per un periodo non superiore a trenta giorni, in caso di ispezioni di cui al comma 7.
10. In caso di inadempimento alle richieste dell'Autorità, la stessa determina ed applica all'importatore sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità dello specifico inadempimento come disposto all'.
11. Con decreto direttoriale sono stabilite le modalità operative per l'esecuzione dei controlli ex post, anche sulla base degli orientamenti non vincolanti eventualmente elaborati dalla Commissione europea in attuazione dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento.
Con ulteriore decreto direttoriale l'Autorità approva il programma annuale dei controlli, previo parere del Comitato di cui all', comma 4.
12. L'Autorità conserva per un periodo di almeno cinque anni la documentazione relativa ai controlli ex post effettuati in conformità all'articolo 12 del regolamento.
Storico versioni
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