Art. 9

Cooperazione e scambio di informazioni

In vigore dal 3 mar 2021
1. L'Autorità scambia informazioni con la Commissione europea, con le Autorità doganali e le Autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, in conformità all'articolo 13 del regolamento. 2. L'Autorità richiede all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la trasmissione dei dati necessari per l'espletamento dei controlli ex post sulla base delle dichiarazioni doganali dell'importatore al momento dell'immissione in libera pratica dei minerali e metalli contemplati dal regolamento. Tali informazioni, riferite ai volumi importati nell'anno precedente, saranno comunicate, su base annua, entro il 31 gennaio di ogni anno, nonché ogniqualvolta sia necessario disporre di ulteriori informazioni per lo svolgimento dei propri compiti, in conformità alle specifiche disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 18 del regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;13#art-9

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Cooperazione e scambio di informazioni (Art. 9 Attuazione della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad altro rischio.) — Testo vigente | Portale Normativo