Art. 10
Oneri finanziari
In vigore dal 3 mar 2021
1. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto e per assicurare l'applicazione effettiva ed uniforme del regolamento viene autorizzata la spesa di 500.010 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Tali risorse sono destinate all'espletamento delle funzioni dell'Autorità di cui agli .
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 500.010,00 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. L'Autorità fa ricorso a risorse aggiuntive provenienti dalla destinazione della quota parte dei proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'. A tal fine, le predette sanzioni sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nella misura del cinquanta per cento, al Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'integrazione delle risorse volte alla realizzazione delle attività di controllo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 febbraio 2021
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Amendola, Ministro per gli affari europei
Patuanelli, Ministro dello sviluppo economico
Bonafede, Ministro della giustizia
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;13#art-10