Art. 3
Azioni per l'applicazione effettiva ed uniforme del regolamento
In vigore dal 3 mar 2021
Azioni per l'applicazione effettiva
ed uniforme del regolamento
1. Nelle materie disciplinate dal presente decreto, l'Autorità partecipa ai lavori presso la Commissione europea, in particolare, al gruppo di esperti e al Comitato di cui all'articolo 15 del regolamento, e presso le organizzazioni internazionali, in particolare, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Le attività di cui al presente comma sono svolte di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. L'Autorità promuove la diffusione dei contenuti del regolamento attraverso iniziative e strumenti di comunicazione, informazione, accompagnamento, orientamento e sensibilizzazione sull'adozione di meccanismi di dovuta diligenza da parte degli importatori e lungo tutta la catena di approvvigionamento, in particolare a favore delle PMI, ivi inclusi gli strumenti e le misure di sostegno dell'Unione europea per le PMI, previsti al considerando 15 del regolamento.
L'Autorità svolge, altresì, attività di sensibilizzazione presso la società civile per diffondere la conoscenza delle finalità e degli obiettivi del regolamento, in linea con il considerando 10 del regolamento medesimo.
3. L'Autorità si dota di una piattaforma web come strumento di promozione e supporto degli importatori e delle imprese nella catena di approvvigionamento. La piattaforma sarà utilizzata anche come strumento ad uso dell'Autorità con accesso riservato per gestire digitalmente i controlli ex post nelle diverse fasi e per creare aree di comunicazione e di scambio di informazioni con il Comitato e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
4. L'Autorità effettua periodicamente attività di monitoraggio e valutazione dell'impatto del regolamento sulle PMI italiane, attraverso indagini specifiche, anche in collaborazione con le associazioni di categoria che le rappresentano.
Storico versioni
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