Art. 7

Modifiche all'articolo 10 della legge 22 aprile 2005, n. 69

In vigore dal 20 feb 2021
1. All' della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «è stata disposta.» è aggiunto il seguente periodo: «La persona richiesta in consegna è altresì informata che il consenso e la rinuncia, una volta resi, non sono revocabili.»; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, al termine delle attività previste al comma 1, dispone il deposito del mandato di arresto europeo e contestualmente fissa l'udienza in camera di consiglio per la decisione entro il termine di quindici giorni dall'esecuzione della misura, con decreto del quale dà immediata lettura alla persona richiesta, in una lingua alla stessa conosciuta, e al suo difensore. Il decreto è comunicato al procuratore generale immediatamente e, comunque, non oltre il giorno successivo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 702 del codice di procedura penale.» c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi in cui la corte di appello non applica alla persona richiesta alcuna misura cautelare, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, all'esito della deliberazione adottata ai sensi dell', comma 4, fissa con decreto l'udienza per la decisione non oltre i quindici giorni successivi e dispone contestualmente il deposito del mandato di arresto. Il decreto è comunicato al procuratore generale e notificato alla persona richiesta in consegna e al suo difensore almeno cinque giorni prima dell'udienza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 702 del codice di procedura penale.».
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;10#art-7

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