Art. 2
Modifiche all'articolo 2 della legge 22 aprile 2005, n. 69
In vigore dal 20 feb 2021
1. L' della legge 22 aprile 2005, n. 69, è sostituito dal seguente:
«. (Rispetto dei diritti fondamentali e garanzie costituzionali). - 1. L'esecuzione del mandato di arresto europeo non può, in alcun caso, comportare una violazione dei principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato o dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, dei diritti fondamentali e dei fondamentali principi giuridici sanciti dall' del trattato sull'Unione europea o dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai Protocolli addizionali alla stessa.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;10#art-2