Art. 2

Modifiche all'articolo 2 della legge 22 aprile 2005, n. 69

In vigore dal 20 feb 2021
1. L' della legge 22 aprile 2005, n. 69, è sostituito dal seguente: «. (Rispetto dei diritti fondamentali e garanzie costituzionali). - 1. L'esecuzione del mandato di arresto europeo non può, in alcun caso, comportare una violazione dei principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato o dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, dei diritti fondamentali e dei fondamentali principi giuridici sanciti dall' del trattato sull'Unione europea o dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai Protocolli addizionali alla stessa.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;10#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo