Art. 4
Modifiche all'articolo 7 della legge 22 aprile 2005, n. 69
In vigore dal 20 feb 2021
1. All' della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 la parola: «darà» è sostituita dalla seguente: «dà» e, dopo le parole: «legge nazionale», sono aggiunte le seguenti: «, indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini di cui al comma 1, per i reati in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, non è necessario che la legge italiana imponga lo stesso tipo di tasse o di imposte o contenga lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione.»;
c) al comma 3:
1) le parole: «Il fatto dovrà essere» sono sostituite dalle seguenti: «Il mandato di arresto europeo non è comunque eseguito se il fatto è» e la parola «non» è soppressa;
2) il secondo periodo è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;10#art-4