Art. 5
Modifiche all'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69
In vigore dal 20 feb 2021
1. All' della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In deroga all', comma 1, il mandato di arresto europeo è eseguito indipendentemente dalla doppia punibilità per i reati che, secondo la legge dello Stato membro di emissione, rientrano nelle categorie di cui all', paragrafo 2, della decisione quadro e sono puniti con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale pari o superiore a tre anni.»;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;10#art-5