Art. 11
Modifiche all'articolo 15 della legge 22 aprile 2005, n. 69
In vigore dal 20 feb 2021
1. All' della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e al fine di consentire le indagini urgenti dalla stessa ritenute necessarie» sono soppresse;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Quando risulta che la persona richiesta in consegna si trova in altro distretto, il presidente della corte di appello può delegare l'interrogatorio di cui al comma 2 al presidente del tribunale territorialmente competente.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;10#art-11