Art. 12

Modifiche all'articolo 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69

In vigore dal 20 feb 2021
1. All' della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole: «la documentazione e» sono soppresse e le parole: «può richiedere» sono sostituite dalle seguenti: «richiede con urgenza», al secondo periodo, le parole «non superiore ai trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tenendo conto della necessità di rispettare i termini stabiliti dall', comma 4, o dall', comma 2-bis, per l'adozione della propria decisione» e il terzo periodo è soppresso; b) al comma 2, le parole «al fine della decisione.» sono sostituite dalle seguenti: «, rispettando i termini stabiliti dall', comma 4, o dall', comma 2-bis, per l'adozione della decisione.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;10#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modifiche all'articolo 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Art. 12 Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo