Art. 12 · Modifiche all'articolo 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69

Art. 12

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Modifiche all'articolo 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69

In vigore dal 20 feb 2021
1. All' della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole: «la documentazione e» sono soppresse e le parole: «può richiedere» sono sostituite dalle seguenti: «richiede con urgenza», al secondo periodo, le parole «non superiore ai trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tenendo conto della necessità di rispettare i termini stabiliti dall', comma 4, o dall', comma 2-bis, per l'adozione della propria decisione» e il terzo periodo è soppresso; b) al comma 2, le parole «al fine della decisione.» sono sostituite dalle seguenti: «, rispettando i termini stabiliti dall', comma 4, o dall', comma 2-bis, per l'adozione della decisione.».
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