Art. 16

Introduzione dell'articolo 18-ter della legge 22 aprile 2005, n. 69

In vigore dal 20 feb 2021
1. Dopo l'articolo 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, è inserito il seguente: «Art. 18-ter. (Decisioni pronunciate in assenza). - 1. Quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza applicata all'esito di un processo in cui l'interessato non è comparso personalmente, la corte di appello può altresì rifiutare la consegna se il mandato di arresto europeo non contiene l'indicazione di alcuna delle condizioni di cui all', comma 1-bis, e lo Stato di emissione non ha fornito indicazioni su tali condizioni neppure a seguito della richiesta inoltrata ai sensi dell'. 2. Nei casi di cui al comma 1, la corte di appello può, comunque, dar luogo alla consegna se risulta provato con certezza che l'interessato era a conoscenza del processo o che si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo. 3. Quando ricorrono le condizioni di cui all', comma 1-bis, lettera d), la persona della quale è domandata la consegna, che non sia stata precedentemente informata del procedimento penale svoltosi nei suoi confronti, può chiedere la trasmissione di copia della sentenza su cui il mandato di arresto europeo si fonda. La richiesta non costituisce, in alcun caso, causa di differimento della procedura di consegna o della decisione di eseguire il mandato di arresto europeo. La corte di appello provvede all'immediato inoltro della richiesta all'autorità emittente.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;10#art-16

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