Art. 21
Modifiche all'articolo 26 della legge 22 aprile 2005, n. 69
In vigore dal 20 feb 2021
1. All', comma 3, della legge 22 aprile 2005, n. 69, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La corte può rifiutare l'assenso unicamente quando ricorre uno dei casi di cui agli .».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;10#art-21