Art. 21

Modifiche all'articolo 26 della legge 22 aprile 2005, n. 69

In vigore dal 20 feb 2021
1. All', comma 3, della legge 22 aprile 2005, n. 69, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La corte può rifiutare l'assenso unicamente quando ricorre uno dei casi di cui agli .».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;10#art-21

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