Art. 25

Divieto di consegna o di estradizione successiva

In vigore dal 20 feb 2021
1. Dopo l'articolo 31 della legge 22 aprile 2005, n. 69, è inserito il seguente: «Art. 31-bis. (Divieto di consegna o di estradizione successiva). - 1. La persona consegnata in esecuzione di un mandato di arresto europeo non può essere consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, nè estradata verso uno Stato terzo, per un reato anteriore alla consegna medesima senza l'assenso dello Stato membro di esecuzione. 2. Il divieto di cui al comma 1 non è applicabile alle richieste di consegna in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, quando ricorre una delle condizioni previste dall', comma 2, lettere a), e) ed f).».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;10#art-25

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