Art. 42 terdecies

Monitoraggio e comunicazione delle emissioni

In vigore dal 15 ott 2024
1. Il soggetto regolamentato monitora, per ogni anno civile a decorrere dal 2025, le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo a norma dell'allegato I-bis, secondo quanto previsto dall'allegato III, parte C e dalle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato. 2. A partire dall'anno 2026, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce, il soggetto regolamentato comunica al Comitato ETS 2 le emissioni verificate di cui al comma 1 e iscrive le stesse nel registro dell'Unione. 3. Eventuali variazioni dei termini consentite dalla normativa europea sono deliberate dal Comitato ETS 2 e condivise con l'Autorità nazionale del Registro. 4. In caso di mancata comunicazione o iscrizione di cui al comma 2, di comunicazione incompleta ovvero qualora il Comitato ETS 2 accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni, lo stesso Comitato ETS 2, previo sollecito nei confronti del soggetto regolamentato ad effettuare una valutazione delle emissioni rilasciate, in caso di esito negativo, procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni di ciascun anno, comunque entro i termini temporali fissati dalle norme unionali. 5. Il soggetto regolamentato adempie all'obbligo di restituzione di cui all'-duodecies, sulla base della sua valutazione o della stima conservativa operata dal Comitato ETS 2. 6. I soggetti regolamentati, titolari al 1° gennaio 2025 dell'autorizzazione di cui all', comma 1, comunicano al Comitato ETS 2 entro il 30 aprile 2025 le emissioni storiche dei carburanti e combustibili immessi in consumo per l'attività di cui all'allegato I-bis del presente provvedimento nel corso del 2024. Con riferimento alle sole emissioni storiche del 2024, i soggetti regolamentati sono esentati dalla necessità di dimostrare la non fattibilità tecnica e l'insorgenza di costi sproporzionati in relazione all'applicazione di specifiche metodologie di monitoraggio di cui alle norme unionali. 7. A decorrere dal 1° gennaio 2028, entro il 30 aprile di ogni anno fino al 2030, ciascun soggetto regolamentato comunica al Comitato ETS 2 la quota media dei costi relativi alla restituzione delle quote di cui al presente capo che ha trasferito ai consumatori per l'anno precedente, secondo le relative norme unionali. I suddetti costi possono essere separati contabilmente dal prezzo del prodotto trasferito al consumatore finale. 8. Ai sensi delle pertinenti norme unionali previste all', paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, il Comitato ETS 2 può consentire l'applicazione di misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per i soggetti regolamentati considerati a basse emissioni ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47#art-42-terdecies

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo