Capo IV
Art. 14
Procedure per l'inclusione unilaterale di altre attività e gas
In vigore dal 15 ott 2024
1. Il Comitato può applicare, su propria iniziativa o su richiesta di uno o più gestori, lo scambio di quote di emissioni ad attività ed a gas a effetto serra non elencati all'allegato I, tenuto conto dei criteri pertinenti, in particolare, delle ripercussioni sul mercato interno, della potenziale distorsione della concorrenza, dell'integrità ambientale del sistema unionale e dell'affidabilità del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purchè l'inclusione di tali attività e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione europea, in conformità agli atti delegati che la Commissione stessa adotta.
2. Il Comitato può richiedere alla Commissione europea l'adozione di atti delegati relativi al monitoraggio ed alla comunicazione delle emissioni per le attività, gli impianti e i gas a effetto serra che non sono elencati come combinazione all'allegato I, qualora il monitoraggio e la comunicazione possano essere realizzati con sufficiente accuratezza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47#art-14