Capo III
Art. 9
Rilascio delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia
In vigore dal 15 ott 2024
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2024, N. 147.
2. Il Comitato rilascia, entro il 30 giugno di ogni anno, a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia avente diritto, il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno a norma dell', comma 1. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro dell'Unione.
2-bis Il Comitato rilascia altresì, ai sensi delle pertinenti norme unionali, a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia avente diritto, il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno a norma dell', comma 2. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro dell'Unione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47#art-9