Capo III
Art. 6
Assegnazione delle quote di emissioni agli operatori aerei amministrati dall'Italia mediante vendita all'asta
In vigore dal 15 ott 2024
1. La messa all'asta della quantità di quote di cui all'articolo 3-quinquies della direttiva 2003/87/CE, è disciplinata dal regolamento unionale in materia di aste. A tale fine il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento di cui al regolamento aste e pone in essere, a questo scopo, tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti... in conformità al citato regolamento. I proventi delle aste sono versati al GSE sul conto corrente dedicato «Trans European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System» (TARGET2). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del Tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri interessati.
1-bis. Il quantitativo di quote che l'Italia deve mettere all'asta per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2026 è ridotto in modo da corrispondere alla quantità di quote di emissioni attribuita all'Italia per il trasporto aereo dai voli ai quali non si applicano le deroghe di cui all', comma 4, lettere a) e b).
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla vendita all'asta, di cui al comma 1, e la successiva riassegnazione, per la parte eccedente l'importo di un milione di euro limitatamente alla quota da assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai pertinenti capitoli di spesa per le attività destinate a finanziare le seguenti iniziative:
a) contro i cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra;
b) per dare attuazione all'articolo 21-bis della direttiva 2003/87/CE;
c) per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, segnatamente nei Paesi in via di sviluppo;
d) per la ricerca e lo sviluppo, ai fini della mitigazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo;
e) per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti;
f) per coprire i costi di gestione del sistema EU ETS;
g) per combattere la deforestazione;
h) atte a consentire l'ampia diffusione del sistema per la navigazione satellitare;
i) per garantire i contributi al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili;
l) per la ricerca e l'innovazione, con particolare riferimento ai programmi o alle iniziative nell'ambito del dei programmi quadro di ricerca dell'Unione europea;
m) per coprire costi di funzionamento del Comitato e del relativo supporto in relazione alle attività di trasporto aereo.
3. Il Comitato informa la Commissione sulle iniziative intraprese ai sensi del comma 2. I proventi derivanti dalla vendita all'asta di cui al comma 1 sono utilizzati con trasparenza e rendicontati alla Commissione europea.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47#art-6