Capo I

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 15 ott 2024
1. Ai fini del presente decreto si applicanole seguenti definizioni che si intendono integrate da quelle contenute nei regolamenti delegati e nei regolamenti di esecuzione previsti dalla direttiva 2003/87/CE: a) «analisi del profilo di rischio»: attività svolta ai fini della determinazione del livello di rischio di non conformità di un impianto fisso; b) «anno di controllo»: è l'anno civile che si conclude ventiquattro mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento; c) «anno di riferimento»: riferito agli operatori aerei che hanno iniziato ad operare nell'Unione dopo il 1° gennaio 2006, il primo anno civile di esercizio, in tutti gli altri casi l'anno civile che decorre dal 1° gennaio 2006; d) «attività di attuazione congiunta»: un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse all'allegato I della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ai sensi dell' del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto; e) «attività di meccanismo di sviluppo pulito»: di seguito CDM è un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse all'allegato I della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ai sensi dell' del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto; f) «attività di progetto»: attività finalizzata alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di cui alle lettere d) ed e) o realizzata a norma di accordi sottoscritti tra l'Unione e i Paesi terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati nell'ambito del sistema comunitario; g) «Autorità nazionale competente»: è il Comitato ETS designato per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE a norma dell', di seguito Comitato; h) «autorizzazione ad emettere gas a effetto serra»: l'autorizzazione definita a norma dell' e dell'; i) «avvio del funzionamento normale»: il primo giorno di funzionamento; l) «combustione»: l'ossidazione di combustibili, indipendentemente dall'impiego che viene fatto dell'energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo, e altre attività direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico; m) «CORSIA» - Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation: misura mondiale basata sul mercato per la riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dalle attività di trasporto aereo internazionale; n) «credito»: unità rilasciata a seguito della realizzazione di attività di riduzione delle emissioni realizzate a norma di accordi sottoscritti tra l'Unione e i Paesi terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati nell'ambito del sistema comunitario; o) «elenco degli operatori aerei»: elenco degli operatori aerei approvato ai sensi dei pertinenti regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 18-bis della direttiva; p) "emissioni": il rilascio di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I o di navi che esercitano un'attività di trasporto marittimo di cui all'allegato I, dei gas specificati in riferimento all'attività interessata, o il rilascio di gas a effetto serra corrispondenti all'attività di cui all'allegato I-bis; q) «emissioni attribuite al trasporto aereo»: le emissioni imputabili a tutti i voli che rientrano nelle attività elencate nell'allegato I, in partenza da un aerodromo situato nel territorio nazionale e quelli che arrivano in siffatto aerodromo da un Paese terzo; r) «emissioni storiche del trasporto aereo»: la media delle emissioni annue prodotte negli anni civili 2004, 2005 e 2006 dagli aeromobili che svolgono una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I; s) «EU ETS»: sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra; t) «gas a effetto serra»: i gas di cui all'allegato II e altri costituenti gassosi dell'atmosfera, sia naturali che di origine antropica, che assorbono e riemettono radiazioni infrarosse; u) «gestore»: la persona che gestisce o controlla un impianto o alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo; v) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2024, N. 147; z) «ICAO»: Organizzazione internazionale dell'aviazione civile; aa) «impianto»: un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte nel medesimo sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento; bb) «impianto di produzione di elettricità»: un impianto che, al 1° gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto elettricità ai fini della vendita a terzi e nel quale non si effettua alcuna attività elencata all'allegato I diversa dalla attività ivi indicata come «Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW»; cc) «ispezioni»: attività di monitoraggio e controllo della conformità relativa agli impianti fissi basata su una preliminare analisi del profilo di rischio; dd) «nuovo entrante»: 1) l'impianto che esercita una o più attività indicate all'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta nel periodo che inizia da tre mesi prima della data di trasmissione dell'elenco di cui all', comma 2, e termina tre mesi prima della data di trasmissione del successivo elenco; 2) l'impianto che esercita per la prima volta un'attività inclusa nel sistema comunitario o rientri nel sistema EU ETS a norma dell'; 3) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2024, N. 147; ee) «operatore aereo»: l'operatore che opera un aeromobile nel momento in cui è esercitata una delle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I o, nel caso in cui tale operatore non sia conosciuto o non identificato dal proprietario dell'aeromobile, il proprietario stesso dell'aeromobile; ff) «operatore aereo amministrato dall'Italia»: 1) l'operatore aereo in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC); 2) l'operatore aereo, diverso da quello di cui al numero 1) e non in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da un altro Stato membro, le cui emissioni provenienti dalle attività di trasporto aereo, stimate per l'anno di riferimento, siano per la maggior parte attribuibili all'Italia. Viene fatto salvo il caso in cui nei primi due anni di ciascun periodo di cui all' della direttiva 2003/87/CE detto operatore non abbia prodotto emissioni attribuibili all'Italia, per cui non è più considerato 'operatore aereo amministrato dall'Italia per il periodo di riferimento successivo e deve essere trasferito ad altro Stato membro ETS o cessato; 3) l'operatore aereo, diverso da quello di cui ai numeri 1) e 2) non in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da uno Stato membro, le cui emissioni provenienti dalle attività di trasporto aereo, stimate per i primi due anni di ciascun periodo di cui all' della direttiva 2003/87/CE precedente, siano per la maggior parte attribuibili all'Italia; gg) «operatore di trasporto aereo commerciale»: un operatore il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta; hh) «organismo di accreditamento nazionale»: l'organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008; ii) «parte inclusa all'allegato I della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici»: una parte elencata all'allegato I alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che ha ratificato il protocollo di Kyoto, come indicato all', paragrafo 7, del protocollo medesimo; ll) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2024, N. 147; mm) «persona»: qualsiasi persona fisica o giuridica; nn) «piccolo emettitore»: impianto che ha comunicato al Comitato emissioni per un valore inferiore a 25.000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei casi in cui effettua attività di combustione, ha potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni di biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui all'. A tali impianti si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alla riduzione delle emissioni con riferimento alle condizioni di cui all'; oo) «molto piccolo emettitore»: impianto che ha comunicato al Comitato emissioni per un valore inferiore a 2500 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni di biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui all' ovvero un impianto di riserva di emergenza che non ha funzionato per più di 300 ore l'anno in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui all' con riferimento alle condizioni di cui all'; pp) «portale ETS»: piattaforma informatica che costituisce l'interfaccia telematica tra utente... e il Comitato; qq) «pubblico»: una o più persone nonché, le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone; rr) «quantità di emissioni»: quantità di emissioni misurate in tonnellata di biossido di carbonio equivalente; ss) «quota di emissioni»: il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni del presente decreto e cedibile conformemente al medesimo; tt) «registro dell'Unione»: banca dati in formato elettronico istituita ai sensi dell' della direttiva 2003/87/CE; uu) «registro nazionale»: banca dati in formato elettronico istituita ai sensi dell' del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio europeo n. 525/2013 del 21 maggio 2013; vv) «regolamenti sui registri»: regolamento (UE) 389/2013 e regolamento delegato (UE) 1122/2019; zz) «riduzione delle emissioni certificate» (CER): un'unità rilasciata ai sensi dell' del protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del protocollo di Kyoto; aaa) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2024, N. 147; bbb) «Stato membro di riferimento», lo Stato membro incaricato di gestire l'EU ETS di scambio con riferimento all'operatore aereo; ccc) «tonnellata di biossido di carbonio equivalente», una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2) o una quantità di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato all'allegato II che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario; ddd) «unita di riduzione delle emissioni» (ERU): un'unità rilasciata ai sensi dell' del protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del protocollo di Kyoto; eee) «verificatore»: soggetto indipendente accreditato ai sensi dell' e dell'decies. eee-bis) "Autorità nazionale competente ai fini di cui al capo V bis": il Comitato ETS 2 designato per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE a norma dell' (di seguito Comitato ETS 2); eee-ter) "classe ghiaccio": la classe ghiaccio quale definita all', lettera o) del regolamento (UE) 2015/757; eee-quater) "combustibile": ai fini del capo V bis, qualsiasi prodotto energetico di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, compresi i carburanti o combustibili elencati nelle tabelle A e C dell'allegato I di detta direttiva, nonché qualsiasi altro prodotto destinato all'uso, offerto in vendita o utilizzato come carburante per motori o combustibile per riscaldamento, come specificato all', paragrafo 3, di detta direttiva, anche per la produzione di energia elettrica; eee-quinques) "Focal Point CORSIA": ente, organo ovvero organismo dedicato all'implementazione delle attività correlate a CORSIA, comprese le attività di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di CO2 nell'ambito dell'organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO); eee-sexies) "dati aggregati sulle emissioni a livello di società": i dati aggregati come definiti all', paragrafo 1, lettera q) del regolamento (UE) 2015/757; eee-septies) "depositario autorizzato": il soggetto come definito all', comma 2, lettera f), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; eee-octies) "deposito fiscale": l'impianto come definito all', comma 2, lettera e), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; eee-novies) "destinatario registrato": la persona fisica o giuridica come definita all', comma 2, lettera l), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; eee-decies) "effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2": gli effetti sul clima del rilascio, durante la combustione di carburanti, di ossidi di azoto (NOx), particolato carbonioso, specie di zolfo ossidato, nonché gli effetti del vapore acqueo, comprese le scie di condensazione, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I; eee-undecies) "esercizio della nave": la determinazione del carico trasportato o della rotta e della velocità della nave; eee-duodecies) "immissione in consumo": ai fini del capo V bis, l'immissione in consumo come definita all', paragrafo 3, della direttiva (UE) 2020/262; eee-terdecies) «impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani»: gli impianti di cui all', punto 40) della direttiva 2010/75/UE che bruciano rifiuti urbani, come definiti all'.2 ter della direttiva 2008/98/CE; eee-quaterdecies) "nave da crociera": la nave passeggeri che non dispone di un ponte di carico e che è progettata esclusivamente per il trasporto commerciale di passeggeri con pernottamento su una tratta marittima; eee-quindecies) "paesi e territori non europei": i paesi e i territori non europei di cui all'articolo 198 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; eee-sedecies) "periodo di conformità CORSIA": il ciclo di compliance triennale durante il quale gli operatori devono adempiere ai loro obblighi di compensazione ai sensi del paragrafo 15 della Risoluzione dell'Assemblea ICAO A41-22; eee-septiesdecies) "portale ETS 2": la piattaforma informatica che costituisce l'interfaccia telematica tra utente, soggetto regolamentato e Comitato ETS 2; eee-octiesdecies) "porto di scalo": il porto dove la nave si ferma per caricare o scaricare merci o imbarcare o sbarcare i passeggeri, o il porto in cui una nave offshore si ferma per dare il cambio all'equipaggio. Sono esclusi: le soste per il solo scopo di rifornirsi di carburante o viveri, il cambio di equipaggio di una nave che non sia una nave offshore, le soste in bacino di carenaggio, le riparazioni alla nave, alle sue attrezzature o ad entrambe, le soste in porto perché la nave necessita assistenza o è in situazione di pericolo, i trasferimenti da nave a nave effettuati al di fuori dei porti, le soste per il solo scopo di trovare un riparo da condizioni meteorologiche avverse o rese necessarie da attività di ricerca e salvataggio e le soste delle navi portacontainer in un porto di trasbordo di container limitrofo elencato nell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 3 octies bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE; eee-noviesdecies) "società di navigazione": l'armatore o qualsiasi altra organizzazione o persona, come il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto la responsabilità dell'esercizio della nave dall'armatore e che, così facendo, ha accettato di assumere tutti i compiti e le responsabilità imposti dal Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; eee-vicies) «soggetto regolamentato»: ai fini del capo V bis, qualsiasi persona fisica o giuridica, ad eccezione dei consumatori finali di prodotti energetici, che svolge l'attività di cui all'allegato I-bis e che rientra in una delle seguenti categorie: 1) se il combustibile passa attraverso un deposito fiscale, i soggetti che ne effettuano l'immissione in consumo, debitori dell'accisa divenuta esigibile a norma dell', comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; 2) se il numero 1) non è applicabile, la persona di cui all', comma 7 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, debitrice dell'accisa divenuta esigibile a norma dell', comma 1, del medesimo decreto legislativo; 3) se i numeri 1) e 2) non sono applicabili, la persona registrata presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, debitrice dell'accisa a norma dell', comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche nel caso in cui vi siano altri soggetti autorizzati a sostituirle; 4) se i precedenti numeri 1), 2) e 3) non sono applicabili, la persona all'uopo identificata e designata dal Comitato ETS 2 ai fini delle attività di cui all'allegato I-bis; eee-viciessemel) "speditore registrato": la persona fisica o giuridica come definita all', comma 2, lettera m), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; eee-viciesbis) "tratta": la tratta come definita all', lettera c), del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47#art-3

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