Capo IV

Art. 19

Revoca dell'autorizzazione

In vigore dal 15 ott 2024
1. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è revocata: a) nel caso in cui il gestore comunichi la cessazione delle attività ai sensi dell'; b) nel caso di revoca dell'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. 1-bis. Nel caso di accoglimento della richiesta di cui all', comma 1-bis, l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra non è soggetta a revoca fino al termine del periodo di permanenza nel campo di applicazione indicato dal gestore. 1-ter. Entro 90 giorni dal termine del periodo di permanenza nel campo di applicazione indicato dal gestore ai sensi dell', comma 1-bis, il Comitato procede alla revoca dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47#art-19

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