Capo IV
Art. 15
Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra
In vigore dal 15 ott 2024
1. Nessun impianto può esercitare le attività elencate nell'allegato I che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II in relazione a tali attività, a meno che il relativo gestore non sia munito dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, agli impianti inclusi ai sensi dell'.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2024, N. 147.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47#art-15