Capo IV

Art. 15

Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra

In vigore dal 15 ott 2024
1. Nessun impianto può esercitare le attività elencate nell'allegato I che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II in relazione a tali attività, a meno che il relativo gestore non sia munito dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, agli impianti inclusi ai sensi dell'. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2024, N. 147.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47#art-15

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