Capo V

Art. 41

Verifica e accreditamento

In vigore dal 15 ott 2024
1. I gestori e gli operatori aerei amministrati dall'Italia trasmettono al Comitato le comunicazioni effettuate a norma del presente decreto legislativo, applicando i pertinenti regolamenti unionali e verificate da un verificatore accreditato dall'organismo di accreditamento nazionale designato. 1-bis. La comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società di navigazione presentata da una società di navigazione a norma dell' deve essere verificata conformemente alle norme unionali in materia di verifica e accreditamento. 2. Il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia non può trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione delle relative emissioni non sia riconosciuta conforme dal verificatore, secondo i criteri definiti nell'allegato IV e le eventuali disposizioni adottate dalla Commissione. 3. Il Comitato provvede affinché il gestore o l'operatore aereo, la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme ai criteri di cui all'allegato III o alle eventuali disposizioni adottate dalla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno per le emissioni rilasciate nell'anno precedente, non possa trasferire altre quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione non sia riconosciuta come conforme anche ai sensi del successivo comma. 4. L'attività di controllo delle comunicazioni delle emissioni verificate e trasmesse al Comitato viene effettuata dal sistema di controllo automatico. Le modalità ed i criteri per effettuare il controllo automatico nonché le modalità e le tempistiche di interlocuzione con i soggetti coinvolti sono stabiliti dal Comitato stesso. 5. Il registro dei verificatori accreditati, istituito dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, è gestito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso l'organismo di accreditamento nazionale designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47#art-41

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