Capo V

Art. 40

Validità delle quote

In vigore dal 25 giu 2020
1. Le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono valide a tempo indeterminato. 2. Le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2021 riportano un'indicazione da cui risulti in quale periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono state rilasciate e sono valide per la restituzione delle emissioni prodotte dal primo anno di tale periodo in poi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47#art-40

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