Capo V
Art. 39
Norme armonizzate applicabili ai progetti di riduzione delle emissioni
In vigore dal 25 giu 2020
Norme armonizzate applicabili ai progetti
di riduzione delle emissioni
1. Il Comitato può rifiutare il rilascio di quote per determinati progetti che riducono le emissioni sul suo territorio ai sensi dell'articolo 24-bis della direttiva 2003/87/CE.
2. Il Comitato, ai fini dell'espletamento del compito di cui al comma 1, valuta le richieste presentate e verifica la conformità rispetto alle misure di attuazione adottate dalla Commissione europea, ai sensi del medesimo articolo 24-bis della direttiva 2003/87/CE.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47#art-39