Capo V

Art. 36

Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni

In vigore dal 15 ott 2024
1. Le quote di emissioni possono essere trasferite: a) tra persone all'interno della Unione europea; b) tra persone all'interno della Unione europea e persone nei Paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell' della direttiva 2003/87/CE, nell'osservanza delle sole restrizioni previste dal presente decreto o adottate ai sensi della direttiva 2003/87/CE. 2. Le quote di emissioni rilasciate dall'Autorità nazionale competente di un altro Stato membro sono riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi da parte di un gestore, un operatore aereo o una società di navigazione, previsti dal comma 3.. 3. A decorrere dal 1° gennaio, entro il 30 settembre di ogni anno, il gestore o l'operatore aereo restituisce un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali prodotte da tale impianto ovvero dalle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I nel corso dell'anno civile precedente verificate conformemente alle disposizioni previste dalle norme unionali e fatto salvo il riesame previsto dall'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE. Il Comitato garantisce che tali quote siano successivamente cancellate. 3-bis. Fatto salvo quanto previsto ai commi da 3-ter a 3-quinquies, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e secondo il calendario previsto dall', entro il 30 settembre di ogni anno, ciascuna società di navigazione restituisce un numero di quote pari alle emissioni totali rilasciate nel corso dell'anno civile precedente, verificate conformemente alle disposizioni previste dalle pertinenti norme unionali. 3-ter. In deroga al comma 3-bis, le società di navigazione possono restituire il 5 per cento in meno di quote rispetto alle loro emissioni verificate rilasciate fino al 31 dicembre 2030 da navi di classe ghiaccio, a condizione che tali navi presentino la classe IA o IA Super o una classe ghiaccio equivalente, stabilite sulla base della raccomandazione HELCOM 25/7. La presente deroga non si applica alle navi di bandiera italiana che presentino la classe IA o IA Super o una classe ghiaccio equivalente, stabilite sulla base della raccomandazione HELCOM 25/7 non certificate secondo il Capitolo XIV della Convenzione SOLAS '74, come emendata, e del relativo Codice Polare. 3-quater. In deroga al comma 3-bis e all', comma 14 e comma 14-bis, gli obblighi precisati in tali disposizioni si considerano ottemperati e non si adotta nessun provvedimento nei confronti delle società di navigazione per quanto riguarda: a) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 generate dalle tratte effettuate da navi passeggeri diverse dalle navi da crociera e da navi ro-pax tra un porto di un'isola sotto la giurisdizione dello Stato membro richiedente, sprovvisto di un collegamento stradale o ferroviario con la terraferma e con una popolazione inferiore a 200 000 residenti permanenti, secondo i migliori dati più recenti disponibili nel 2022, e un porto sotto la giurisdizione dello stesso Stato membro, nonché dalle attività portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte. La Commissione pubblica un elenco delle isole e dei porti interessati e lo tiene aggiornato; b) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 da navi passeggeri o da navi ro-pax nell'ambito di un contratto di servizio pubblico transnazionale o di un obbligo di servizio pubblico transnazionale, generate dalle tratte effettuate individuate ai sensi dell', paragrafo 3-quater, della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, indicate nella richiesta congiunta di due Stati membri, uno dei quali non ha frontiere terrestri con un altro Stato membro e l'altro è quello geograficamente più vicino allo Stato membro senza frontiere terrestri, che collegano i due Stati membri, nonché dalle attività portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte. 3-quinquies. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 generate dalle tratte tra un porto situato in una regione ultraperiferica di uno Stato membro e un porto situato nello stesso Stato membro, comprese le tratte tra i porti all'interno di una regione ultraperiferica e le tratte tra i porti in regioni ultraperiferiche dello stesso Stato membro, nonché dalle attività portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte. 4. Al fine di tutelare l'integrità ambientale del sistema, agli operatori aerei, alle società di navigazione e agli altri operatori che partecipano all'EU-ETS è fatto divieto di utilizzare quote di emissione rilasciate da uno Stato membro per cui sussistano obblighi estinti per gli operatori aerei e altri operatori. 5. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il trasporto ai fini dello stoccaggio permanente presso un impianto per cui è in vigore un'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, relativo allo stoccaggio geologico del carbonio. 5-bis. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di gas a effetto serra che, ai sensi delle pertinenti norme unionali, si ritiene siano state catturate e utilizzate in modo tale da essere legate chimicamente in modo permanente in un prodotto in modo da non entrare nell'atmosfera in condizioni d'uso normali, inclusa qualsiasi attività normale che interviene dopo la fine del ciclo di vita del prodotto. 6. Il Comitato stabilisce con proprie deliberazioni le modalità e i termini se del caso necessarie a garantire che le quote di emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento su richiesta della persona che le detiene. In caso di chiusura della capacità di generazione di energia elettrica nel territorio nazionale, a seguito di misure supplementari, il Comitato può provvedere alla cancellazione delle quote dal quantitativo totale di quote messe all'asta, di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, fino a un ammontare corrispondente alle emissioni medie verificate dell'impianto in questione nel corso di un periodo di cinque anni precedente alla chiusura. Il Comitato informa la Commissione della prevista cancellazione, ovvero dei motivi per cui non si provvede alla cancellazione, conformemente a quanto previsto dai regolamenti unionali.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47#art-36

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