Art. 42 decies
Cessazione dell'attività
In vigore dal 15 ott 2024
1. Il soggetto regolamentato comunica al Comitato ETS 2 la cessazione dell'attività di cui all'allegato I-bis entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione dell'attività stessa.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47#art-42-decies