Art. 42 sexies

Domanda di modifica dell'autorizzazione

In vigore dal 15 ott 2024
1. I soggetti regolamentati che sono in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas serra a effetto serra hanno l'obbligo di presentare al Comitato ETS 2 domanda di modifica della medesima autorizzazione nei casi elencati al comma 2, almeno sessanta giorni prima della data nella quale la modifica ha effetto. 2. I soggetti regolamentati di cui al comma 1 inviano al Comitato ETS 2 la domanda di modifica dell'autorizzazione già esistente nei seguenti casi: a) modifica dell'identità del soggetto regolamentato comunicata contestualmente dal nuovo e dal precedente soggetto regolamentato. Il precedente soggetto regolamentato mantiene gli obblighi previsti dal sistema EU-ETS 2 fino alla data di pubblicazione della deliberazione del Comitato ETS 2; b) modifica degli elementi di cui alle lettere b) e c) del comma 4 dell' e della lettera d) del medesimo comma solo nel caso di modifica significativa ai sensi delle pertinenti norme unionali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47#art-42-sexies

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