Art. 42 quinquies

Domanda di autorizzazione

In vigore dal 15 ott 2024
1. La domanda di autorizzazione che il soggetto regolamentato presenta al Comitato ETS 2 contiene almeno una descrizione degli elementi seguenti: a) il soggetto regolamentato, specificando i dati di cui all'allegato III, Parte C, Sezione A; b) il tipo di combustibili che immette in consumo e che sono utilizzati per la combustione nei settori di cui all'allegato I-bis, e le modalità con le quali il soggetto li immette in consumo; c) l'uso finale o gli usi finali dei combustibili immessi in consumo per l'attività di cui all'allegato I-bis; d) il piano di monitoraggio di cui all'; e) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma. 2. I soggetti regolamentati che iniziano le attività di cui all'allegato I-bis a decorrere dal 1° gennaio 2025 hanno l'obbligo di presentare al Comitato ETS 2 la domanda di autorizzazione ad emettere gas serra di cui all' almeno centoventi giorni prima dell'inizio dell'attività. 3. I soggetti che svolgono le attività di cui all'allegato I-bis prima del 1° gennaio 2025 e che rientrano nella definizione di soggetto regolamentato, hanno l'obbligo di presentare al Comitato ETS 2 la domanda di autorizzazione ad emettere gas serra di cui all' entro il 30 settembre 2024.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47#art-42-quinquies

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