Art. 42 quindecies

Disposizioni amministrative

In vigore dal 15 ott 2024
1. Gli si applicano alle emissioni, ai soggetti regolamentati e alle quote disciplinate dal presente capo. A tal fine: a) ogni riferimento alle emissioni va inteso come riferimento alle emissioni disciplinate dal presente capo; b) ogni riferimento ai gestori va inteso come riferimento ai soggetti regolamentati disciplinati dal presente capo; c) ogni riferimento alle quote va inteso come riferimento alle quote disciplinate dal presente capo; d) ogni riferimento al Comitato va inteso come riferimento al Comitato ETS 2.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47#art-42-quindecies

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