Art. 42 quindecies
Disposizioni amministrative
In vigore dal 15 ott 2024
1. Gli si applicano alle emissioni, ai soggetti regolamentati e alle quote disciplinate dal presente capo. A tal fine:
a) ogni riferimento alle emissioni va inteso come riferimento alle emissioni disciplinate dal presente capo;
b) ogni riferimento ai gestori va inteso come riferimento ai soggetti regolamentati disciplinati dal presente capo;
c) ogni riferimento alle quote va inteso come riferimento alle quote disciplinate dal presente capo;
d) ogni riferimento al Comitato va inteso come riferimento al Comitato ETS 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47#art-42-quindecies