Art. 42 sexdecies
Estensione unilaterale dell'attività di cui all'allegato I-bis ad altri settori non soggetti ai capi III e IV
In vigore dal 15 ott 2024
1. A partire dal 2027, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può estendere le attività di cui all'allegato I-bis a settori non elencati in tale allegato e applicare quindi lo scambio di quote di emissioni a norma del presente capo in tali settori tenendo conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare degli effetti sul mercato interno, delle potenziali distorsioni della concorrenza, dell'integrità ambientale del sistema per lo scambio di quote di emissioni istituito a norma del presente capo e dell'affidabilità del sistema di monitoraggio e comunicazione previsto - previa approvazione della Commissione, sulla base delle pertinenti norme unionali.
2. Le misure finanziarie adottate dallo Stato a favore di società in settori e sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, a causa di costi indiretti significativi sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi del combustibile a causa dell'estensione unilaterale, si conformano alle norme sugli aiuti di Stato e non causano indebite distorsioni della concorrenza sul mercato interno.
3. In caso di estensione unilaterale di cui al presente articolo, i soggetti regolamentati interessati presentano al Comitato ETS 2, entro il 30 aprile dell'anno in questione, una relazione debitamente motivata conformemente all'articolo 30-septies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003. Se i dati presentati sono debitamente motivati, il Comitato ETS 2 ne informa la Commissione entro il 30 giugno dell'anno in questione affinché sia conseguentemente adeguato il quantitativo di quote di cui all'articolo 30-quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003.
4. Le quote supplementari rilasciate in virtù di un'autorizzazione a norma del presente articolo sono messe all'asta conformemente ai requisiti di cui all'-undecies. In deroga al comma 7 del medesimo articolo, l'uso dei proventi della vendita all'asta di tali quote supplementari è determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Storico versioni
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