Art. 42 octiesdecies

Sanzioni

In vigore dal 15 ott 2024
1. Il soggetto regolamentato di cui al presente capo che esercita una delle attività di cui all'allegato I-bis senza l'autorizzazione di cui all', è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del seguente importo: a) da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione; b) da 5.000 euro a 50.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione in caso di dichiarazione spontanea al Comitato ETS 2 da parte del trasgressore, recante espressa indicazione della data a decorrere dalla quale l'autorizzazione avrebbe dovuto essere richiesta. 2. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1, il Comitato ETS 2 effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in mancanza di autorizzazione, tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo eventuali integrazioni al trasgressore. 3. Resta fermo che il soggetto regolamentato, che esercita una delle attività di cui all'allegato I-bis in mancanza dell'autorizzazione di cui all', è tenuto a restituire un numero di quote di emissioni pari alle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione. 4. Nei casi di cui al comma 1, il trasgressore è tenuto a presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell' entro il termine di sessanta giorni dall'accertamento della violazione ovvero dalla dichiarazione spontanea fatta dal trasgressore al Comitato ETS 2. 5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera b), il trasgressore che presenta tempestivamente la domanda di autorizzazione ai sensi del comma 4 è soggetto alla sola sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro di cui al comma 1, lettera b), nel caso in cui entro il termine di centoventi giorni dalla dichiarazione spontanea proceda alla restituzione delle quote calcolate ai sensi del comma 3. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto regolamentato che, entro il 30 aprile di ogni anno, non presenta la comunicazione verificata delle emissioni o che rende dichiarazione falsa o incompleta è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. 7. La sanzione di cui al comma 6 è ridotta alla metà del suo importo nel caso in cui la comunicazione è effettuata dopo il 30 aprile ma, comunque, prima del 20 maggio dello stesso anno. 8. Il soggetto regolamentato che, entro il 30 maggio di ogni anno, non restituisce una quantità di quote pari alle emissioni comunicate ovvero calcolate con stima conservativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni quota non restituita. Tale sanzione è adeguata in base all'indice europeo dei prezzi al consumo. Il pagamento della sanzione non dispensa dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni pari a quelle comunicate ovvero determinate con stima conservativa non più tardi del 30 settembre dell'anno successivo. 9. Il Comitato ETS 2 rende noto mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale il nome del soggetto regolamentato che ha violato l'obbligo di restituzione di quote di emissioni di cui al comma 8. 10. Salvo che il fatto costituisca reato, il verificatore che ha rilasciato attestati di verifica contenenti informazioni false è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni tonnellata di gas effetto serra effettivamente emessa in eccesso rispetto alle emissioni dichiarate e verificate. Il Comitato ETS 2 informa l'ente nazionale di accreditamento della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida internazionali applicabili. 11. Il soggetto regolamentato che non effettua la comunicazione di cessazione di attività è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. 12. Il soggetto regolamentato che non trasmette le comunicazioni o informazioni richieste ai sensi degli e il soggetto regolamentato che trasmette le comunicazioni di cui agli decies, comma 5, contenenti dati falsi o errati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro. 13. Il Comitato ETS 2 è l'autorità competente ad effettuare il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, l'accertamento delle relative violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. 14. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per destinazioni finalizzate al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47#art-42-octiesdecies

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