Capo VI

Art. 43 bis

Informazione, comunicazione e visibilità dei finanziamenti

In vigore dal 15 ott 2024
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti garantiscono la massima visibilità alla fonte di finanziamento delle azioni o dei progetti finanziati con i proventi delle aste dell'EU ETS, di cui agli -undecies.
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