Capo VI

Art. 34

Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

In vigore dal 26 giu 2019
1. L'organismo notificato che subappalta compiti specifici connessi alla valutazione della conformità, oppure ricorre ad un'affiliata, assicura che il subappaltatore e l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui agli articoli da 30 a 32 e ne informa di conseguenza l'Ente unico nazionale di accreditamento italiano e l'Autorità di notifica. 2. L'organismo notificato assume la completa responsabilità dei compiti eseguiti dai subappaltatori o dalle affiliate, ovunque siano stabiliti. 3. Le attività dell'organismo notificato possono essere subappaltate o fatte eseguire da un'affiliata solo con il consenso del cliente. 4. L'organismo notificato tiene a disposizione dell'Ente unico nazionale di accreditamento italiano e dell'Autorità di notifica i pertinenti documenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore e dell'affiliata e il lavoro da essi eseguito in conformità alla pertinente STI.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-14;57#art-34

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Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati (Art. 34 Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione).) — Testo vigente | Portale Normativo