Capo VI
Art. 34
34 / 51Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
In vigore dal 26 giu 2019
1. L'organismo notificato che subappalta compiti specifici connessi alla valutazione della conformità, oppure ricorre ad un'affiliata, assicura che il subappaltatore e l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui agli articoli da 30 a 32 e ne informa di conseguenza l'Ente unico nazionale di accreditamento italiano e l'Autorità di notifica.
2. L'organismo notificato assume la completa responsabilità dei compiti eseguiti dai subappaltatori o dalle affiliate, ovunque siano stabiliti.
3. Le attività dell'organismo notificato possono essere subappaltate o fatte eseguire da un'affiliata solo con il consenso del cliente.
4. L'organismo notificato tiene a disposizione dell'Ente unico nazionale di accreditamento italiano e dell'Autorità di notifica i pertinenti documenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore e dell'affiliata e il lavoro da essi eseguito in conformità alla pertinente STI.
Storico versioni
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