Capo VI

Art. 33

Presunzione di conformità dell'organismo di valutazione della conformità

In vigore dal 26 giu 2019
1. Qualora un organismo di valutazione della conformità dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate, o in parti di esse, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, esso è conforme alle prescrizioni di cui agli articoli da 30 a 32 nella misura in cui le norme armonizzate applicabili rispettino tali requisiti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-14;57#art-33

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