Capo VI

Art. 30

Organismi di valutazione della conformità

In vigore dal 26 giu 2019
1. L'organismo di valutazione della conformità deve soddisfare i requisiti previsti ai sensi dei commi da 2 a 8 e degli . 2. L'organismo di valutazione della conformità è dotato di personalità giuridica ed esegue tutti i compiti di valutazione della conformità che la pertinente STI affida e per cui è stato notificato, indipendentemente dal fatto che li esegua in prima persona o che siano eseguiti per suo conto e sotto la sua responsabilità. 3. Per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di prodotto per cui è stato notificato, l'organismo di valutazione della conformità dispone: a) del personale necessario, dotato di conoscenze tecniche e di esperienza sufficiente ed adeguata all'esecuzione dei compiti di valutazione della conformità; b) delle pertinenti e aggiornate procedure documentate in base alle quali è effettuata la valutazione della conformità, a garanzia della trasparenza di tali procedure e della capacità di applicarle; c) di politiche e procedure appropriate per scindere i compiti che svolge in qualità di organismo notificato di valutazione della conformità dalle altre attività; d) delle procedure documentate idonee all'esecuzione delle attività, che tengono debitamente conto delle dimensioni dell'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità tecnologica del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo produttivo. 4. L'organismo di valutazione della conformità dispone delle risorse e dei mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici ed amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità e ha accesso a tutte le apparecchiature o strutture necessarie. 5. L'organismo di valutazione della conformità sottoscrive un contratto di assicurazione per la responsabilità civile al fine di coprire tutti i rischi derivanti dalla propria attività. 6. Il personale dell'organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidatigli in base alla pertinente STI o a qualsiasi disposizione esecutiva di diritto nazionale, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro in cui esercita le attività. Sono tutelati tutti i diritti di proprietà. 7. L'organismo di valutazione della conformità partecipa alle attività di normazione di settore pertinenti ed alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati di valutazione della conformità, istituito a livello dell'Unione europea, assicura che il proprio personale addetto alle valutazioni ne sia informato e, se del caso, formato, ed applica le decisioni ed i documenti prodotti dal predetto gruppo. 8. Gli organismi di valutazione della conformità notificati in relazione ai sottosistemi controllo-comando e segnalamento a terra ovvero di bordo partecipano alle attività del gruppo dell'ERTMS di cui all' del regolamento (UE) 2016/796, ovvero assicurano che il proprio personale addetto alle valutazioni sia informato dei risultati delle attività del citato gruppo e, se del caso, formato sui contenuti. Gli organismi si attengono agli orientamenti scaturiti dai lavori di detto gruppo e, se reputano inopportuna o impossibile l'applicazione di tali orientamenti, sottopongono al gruppo di lavoro dell'ERTMS osservazioni volte a un loro miglioramento costante.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-14;57#art-30

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