Capo VI

Art. 27

Autorità di autorizzazione e notifica

In vigore dal 26 giu 2019
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è l'Autorità preposta ai sensi dell' della direttiva (UE) 2016/797 ed è responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione, l'autorizzazione e il controllo degli organismi di valutazione della conformità. Le procedure per la notifica degli organismi sono riportate in Allegato V. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, notifica alla Commissione europea ed agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere i compiti di valutazione della conformità di cui all', comma 1, e all', comma 1 e informa gli stessi in merito agli organismi designati di cui all', comma 8. 3. La valutazione ed il controllo di cui al comma 1 sono eseguiti dall'Ente unico nazionale di accreditamento italiano che, nello svolgimento dei propri compiti, rispetta le prescrizioni di cui all' ed adotta disposizioni per coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività. 4. L'Autorità di notifica si assume la piena responsabilità dei compiti svolti dall'Ente unico nazionale di accreditamento italiano di cui al comma 3.
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Autorità di autorizzazione e notifica (Art. 27 Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione).) — Testo vigente | Portale Normativo