Capo V

Art. 24

Autorizzazione del tipo di veicolo

In vigore dal 26 giu 2019
1. L'ERA o, se del caso, l'ANSFISA possono rilasciare autorizzazioni del tipo di veicolo, secondo la procedura di cui all'. 2. La domanda di autorizzazione del tipo di veicolo e le informazioni su tutte le domande, sulle fasi delle pertinenti procedure e sui loro risultati, nonché, sulle richieste e decisioni della Commissione di ricorso, sono presentate attraverso lo sportello unico di cui all' del regolamento (UE) 2016/796. 3. Se l'ANSFISA rilascia un'autorizzazione di immissione sul mercato di un veicolo, al tempo stesso e su richiesta del richiedente, rilascia l'autorizzazione del tipo di veicolo, che si riferisce alla stessa area d'uso del veicolo. 4. Qualora siano modificate le disposizioni delle STI o delle norme nazionali alla base del rilascio dell'autorizzazione di un tipo di veicolo, la STI o la norma nazionale stabilisce se l'autorizzazione del tipo di veicolo preesistente resti valida o debba essere rinnovata. In quest'ultimo caso, le verifiche effettuate dall'ERA o dall'ANSFISA riguardano soltanto le norme modificate. 5. La dichiarazione di conformità al tipo, il cui modello è stabilito dall'atto di esecuzione della Commissione europea ai sensi dell', comma 4, della direttiva (UE) 2016/797, è redatta secondo le procedure di verifica delle pertinenti STI e, qualora non si applichino le STI, secondo le procedure di valutazione della conformità definite nei moduli B+D, B+F e H1 della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 6. Le autorizzazioni del tipo di veicolo sono registrate nel Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati di cui all' della direttiva (UE) 2016/797.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-14;57#art-24

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